Siti Web: la “legge comunitaria 2008” introduce nuovi obblighi per le imprese

 

Fonte: http://blog.ernestobelisario.eu/2009/08/27/siti-web-la-legge-comunitaria-2008-introduce-nuovi-obblighi-per-le-imprese/

Sono sempre più numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, però, tali norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico; si tratta di fattori che pregiudicano la conoscenza e l’intellegibilità delle norme da parte di chi è chiamato ad applicarle.

Sotto questo profilo, appare particolarmente emblematico il caso dell’art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“), provvedimento che – adottato con cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.

Come si può immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno è presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si è parlato poco.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.

Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web,  ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.